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lunedì 15 febbraio 2016

Sussidio per gli ultra 55enni



 Ecco come funzionerà

Debutta ufficialmente l’assegno di disoccupazione residuale, Asdi, previsto dal decreto legislativo 22/2015 in attuazione del Jobs Act. E’ stato infatti pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 Ottobre 2015 che regola le modalità di erogazione del nuovo sostegno al reddito.

Il sostegno spetterà, in particolare, ai lavoratori che hanno fruito entro il 31 dicembre 2015 della Naspi per la sua durata massima a condizione di trovarsi ancora in uno stato di disoccupazione.

L’accesso all’Asdi prevede tuttavia diversi vincoli che non tutti i percettori di Naspi potranno soddisfare. In primis il sostegno spetta solo a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un’età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Inoltre è necessario versare in una condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso «di una attestazione Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro.

L’Asdi corrisponde ad un importo che è l’equivalente del 75% della Naspi che è stata percepita precedentemente, a patto però che l’importo non superi il valore dell’assegno sociale: in parole povere, nel 2016 non è possibile ricerca un’Asdi superiore ai 448,07 euro al mese, tetto massimo per l’assegno sociale. Tale contributo, però, potrà essere integrato con un importo di 89,70 euro con un eventuale figlio a carico, di 116,60 euro con due figli a carico, 140,80 euro con tre figli e 163,30 con quattro figli a carico. Nell’ipotesi più positiva, l’Asdi corrisponderà ad una cifra vicina ai 600 euro al mese.

La corresponsione dell’assegno verrà associata e soprattutto vincolata alla ricerca attiva di lavoro, alla partecipazione alle attività di orientamento e formazione, predisposte dall’ufficio per l’impiego territoriale.Iniziative rese obbligatorie, pena la decadenza del beneficio. Beneficio che potrà essere mantenuto nel caso di un reimpiego con un reddito annuale non superiore a € 8.000 annui, a € 4.800 annui se autonomo. L’Asdi avrà una durata massima di sei mesi. La domanda andrà presentata in via telematica all’Inps che lo erogherà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Intanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime dei chiarimenti sull’ASDI (assegno di disoccupazione) e la nuova sezione rivolta ai Centri per l’Impiego. “Il decreto che disciplina l’attuazione dell’ASDI è di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si legge in nota – Come già comunicato con la nota direttoriale del 29 dicembre 2015 prot.n. 33/6704, condizione necessaria per l’erogazione della nuova misura è l’aver sottoscritto il “Progetto personalizzato” presso i competenti Centri per l’Impiego. Come noto, sulla materia è intervenuto il D.lgs. 150/2015 che ha previsto analogo “Patto di servizio personalizzato”, non solo ai fini della concessione dell’ASDI, ma anche per i beneficiari della NASpI, misura che, come è noto, deve necessariamente precedere l’ASDI. Pertanto, nonostante il decreto attuativo in materia di ASDI non sia ancora stato pubblicato e l’entrata in vigore sia prevista per i primi giorni di febbraio, è possibile che i potenziali beneficiari dell’ASDI abbiano già sottoscritto il patto o siano in procinto di farlo. Al fine di agevolare la successiva erogazione della misura da parte dell’INPS, appare pertanto opportuno consentire sin da subito ai Centri per l’impiego di caricare i “Progetti personalizzati” già sottoscritti.

A tal fine è stata messa online la nuova sezione per la “Comunicazione ASDI” accessibile agli operatori dei Centri per l’Impiego nella relativa area riservata di Cliclavoro. I Centri per l’Impiego dovranno così comunicare, da oggi e in via esclusivamente telematica, le informazioni legate al Progetto personalizzato sottoscritto dai beneficiari ed agli eventi modificativi. La citata nota direttoriale del 29 dicembre 2015 prot.n. 33/6704 illustra le modalità operative con cui dovrà essere inviata tale comunicazione, i cui dati saranno trasmessi tramite cooperazione applicativa all’INPS che si occupa del riconoscimento e dell’erogazione del beneficio.

Si precisa che la comunicazione non costituisce richiesta del beneficio. A tal fine bisognerà attendere l’entrata in vigore del decreto e l’emananda circolare INPS che stabilirà le modalità di presentazione della domanda. Risultano pertanto prive di fondamento le notizie pubblicate a mezzo stampa secondo le quali dall’11 gennaio sia possibile richiedere la prestazione”.

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