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lunedì 2 novembre 2015

OMICIDIO STRADALE



OMICIDIO STRADALE:

 L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).  

LESIONI STRADALI: In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.  

CONDUCENTI MEZZI PESANTI: L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. 

FUGA CONDUCENTE: Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. 

REVOCA PATENTE: In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. (AGI)  

RADDOPPIO PRESCRIZIONE: Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta `pesante´ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. 

PERIZIE COATTIVE: Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. 


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1 commento:

  1. Anonimo13/12/15

    Commento quale "Consulente Tecnico Forense" proprio in materia d'infortunistica stradale.

    Considerato che una quantità infinita di studi sulla “attenzione”, e quindi sulla “percezione della realtà”, dimostrano che tale percezione è alterata dall’assunzione di sostanze alcoliche MA è certo, scientificamente parlando, che queste agiscano diversamente, in base alla stessa percentuale di sostanze alcoliche assunte, da individuo ad individuo.

    Ebbene, ciò considerato, con pene così severe come quelle annunciate dal D.d.L., è indispensabile rivedere le percentuali di tasso alcolemico, oggi previste in modo estremamente GENERECO dall'art. 186 c.d.s., stabilendo, invece, criteri scientifici specifici in base alla corporatura, allo stato fisico ed al sesso del singolo individuo.

    Infatti, una ragazza (femmina) di 18 anni di 50 kg., priva d’esperienze alcoliche, può risultare con la percezione alterata qualora avesse la percentuale etilica pari allo 0,8 MA NON certo un uomo adulto alto 180 di 80 kg., avvezzo ad assumere alcolici a cui, oggi, questa ragazza è assimilata.

    Introdurre pene così severe con criteri scientificamente così GENERICI da adottare per la valutazione dello stato d'alterazione lo ritengo addirittura ASSURDO.

    RispondiElimina

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